Visto di conformità: attivo il nuovo servizio dell'Agenzia Entrate

Il servizio guida il professionista nella compilazione della comunicazione assicurando l’inserimento dei dati e dei documenti previsti dalla normativa vigente e consentendo l’invio alla Direzione regionale competente

Data di pubblicazione:
28 Ottobre 2026
Visto di conformità: attivo il nuovo servizio dell'Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Vi.diCo.Web - Visto di conformità con cui i professionisti possono trasmettere online la comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2026 disciplina le regole e le modalità operative per l’utilizzo della nuova piattaforma digitale.

Il nuovo servizio si affianca ai canali già in uso per l’invio della comunicazione, ad esempio la posta elettronica certificata (PEC). Dall’11 gennaio 2027, invece, la trasmissione potrà avvenire esclusivamente tramite il servizio online.

Visto di conformità e professionisti abilitati - Che cos'è

I professionisti possono trasmettere la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità - nonché per le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti comunicati ovvero per l’eventuale rinuncia a tale facoltà - alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale, come previsto dall’articolo 21 e seguenti del decreto del Ministro delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164.

Possono apporre il visto di conformità e quindi inviare la comunicazione:

 

  • gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

  • gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro;

  • gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;

  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale;

  • la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione vanno allegati:

  • copia della polizza assicurativa;

  • dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza

  • dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti;

  • copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio, sottoscritte con firma autografa).

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Servizio online “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”

Dal 5 ottobre 2026, i professionisti possono inviare la comunicazione tramite il servizio online Vi.diCo.Web – Visto di conformità.

Il servizio guida il professionista nella compilazione della comunicazione assicurando l’inserimento dei dati e dei documenti previsti dalla normativa vigente e consentendo l’invio alla Direzione regionale competente. Il professionista può inoltre monitorare lo stato di lavorazione della comunicazione, verificare la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, consultare lo storico delle comunicazioni presentate e gestire successive variazioni o la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Per maggiori informazioni è disponibile la Guida operativa.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 28 Ottobre 2026